Spazi di legittimità per l’esercizio della funzione d’aiuto

Come noto, gli spazi operativi pertinenti alla funzione professionale d’aiuto di matrice psicologica discendono dall’interpretazione che viene accreditata all’espressine normativa “strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico”, di cui all’art. 1, legge n. 56/89. Secondo una ricerca che abbiamo condotto in collaborazione con due legali esperti della materia, i pronunciamenti della magistratura penale hanno contribuito, in particolar modo dal 2006 ad oggi, a consolidare un orientamento piuttosto chiaro. Dalla loro lettura, possiamo derivare che, secondo i giudici, sarebbero da intendere come strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico: il colloquio, l’intervista, l’osservazione e i test, quando il loro utilizzo si fonda sulle conoscenze teoriche e sulle abilità tecniche che derivano da una specifica formazione in campo psicologico, nei casi in cui essi sono finalizzati alla mera conoscenza della realtà psichica del cliente, oppure a modificarla, intervenendo su di essa.

 

 

(Rodolfo Sabbadini, in “Legittimità d’esercizio della funzione di aiuto” in corso di stampa su “Prospettiva Drammaturgica”, n. 2/2020, ed. Nuova Trauben)

 

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