Logica vuole … e anche la Giurisprudenza

Considerato che gli eccentrici commenti a margine dell’ innocua sentenza del TAR Lazio n. 13020/2015 non si placano, provo a proporre un ulteriore contributo (spero) chiarificatorio.
LOGICA VUOLE
(e in verità lo vuole anche la giurisprudenza prevalente)
CHE SE
1) Il counselling è una professione non normata;
2) Il counselling non è una professione sanitaria e non può intervenire direttamente su alcuna forma di disagio psichico, neppure lieve, neppure al di fuori del contesto clinico;
3) Nell’ambito del counselling non possono essere esperite tecniche riconducibili a professioni normate (quale quella dello psicologo);
ALLORA
1) Il counselling non è una professione psicologica;
E
2) Nessun professionista (neppure lo psicologo), nell’interesse della trasparenza nei confronti dell’utenza, può esercitarla utilizzando tecniche di intervento di matrice psicologica

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del post Sentenza TAR Lazio