La funzione consulenziale di counselling

“La funzione consulenziale (di counselling), tuttavia, non si esaurisce nell’ambito delle professioni psicologiche in senso stretto. Appare utile rilevare come il continuum richiamato al punto a) serva a giustificare una delimitazione dei confini, degli ambiti di pertinenza dell’intervento, definiti dal rilevante ‘spessore psicologico’ delle problematiche affrontate con i clienti. Tutto ciò non deve però ostacolare il riconoscimento che esistono ulteriori ambiti di intervento del counselling contigui o al di fuori dei confini delle problematiche psicologiche accennate e che possono richiedere elementi rilevanti della funzione consulenziale. In tal senso, seppure la funzione di counselling presupponga sempre un’expertise psicologica, essa può essere diversamente declinata , con “dosaggi” differenti e metodi appropriati anche in contesti professionali distanti da quelli psicologici e in generale delle professioni di aiuto. Ciò significa che anche diverse professionalità non psicologiche (soprattutto in campo sanitario, educativo/formativo, del lavoro, sportivo, economico-finanziario, giuridico, ecc.) possono avvalersi di un nucleo di conoscenze e competenze di base di counselling per integrare, arricchire e qualificare la loro professionalità primaria.


(Network universitario per il Counselling: formazione e certificazione delle competenze “Indicazioni per la formazione e lo sviluppo della funzione di counselling in Italia”, 2013)