La funzione di aiuto
Sono molti gli operatori che, nelle diverse fasi del loro intervento, attivano momenti di supporto al cliente, che si aggiungono a quelli propriamente pertinenti ad uno specifico protocollo tecnico professionale (per fare un esempio, si pensi al supporto per la chiarificazione della domanda del cliente, fornito da medici, avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, consulenti di processo, formatori, ecc.). Sulla base della normativa vigente, anche tali professionisti, se ricorrono a strumenti di intervento sulla persona di matrice psicologica, possono essere chiamati a rispondere del reato di esercizio abusivo di una professione. E ciò indipendentemente dal fatto che la loro professione “principale” sia, o meno, compresa tra quelle normate. Infatti, come vedremo più avanti, l’art.1 della Legge n. 56/89 fa esplicito riferimento “all’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico” e non chiede che essi siano compresi in un contratto professionale di intervento sulla persona. (Rodolfo Sabbadini, in “Legittimità d’esercizio della funzione di aiuto” in corso di stampa su “Prospettiva Drammaturgica”, n. 2/2020, ed. Nuova Trauben)