Counsellor e psicologi. Gli atti tipici.
Counsellor e psicologi. Gli atti tipici.
Il nostro obiettivo è quello di avviare un confronto con tutti i colleghi che operano nel mondo del counselling, al di là di ogni appartenenza di scuola o di approccio alla professione.
Sul tema del counselling, nel nostro Paese manca ancora un dibattito sereno, e cioè un argomentare basato su fatti e riferimenti oggettivi e documentabili, sul piano delle teorie e delle prassi, ma soprattutto sui fondamenti e sui riferimenti normativi della nostra professione
Purtroppo, ci troviamo spesso ad assistere a spiacevoli scontri, verbali e documentali, non solo tra professionisti di diversa appartenenza (counsellor e psicologi, soprattutto) ma anche, spesso, tra associazioni omogenee in termini di rappresentanza.
In questa rubrica mi occuperò principalmente degli aspetti normativi, avvalendomi anche della mia formazione accademica e della mia pratica quotidiana in materie giuridiche.
E’ quasi d’obbligo che il primo argomento trattato sia quello dei confini tra la professionalità del counsellor e quella dello psicologo.
Anche recentemente si è scritto e parlato diffusamente di atti “tipici” del counsellor e dello psicologo, per opera di ordini professionali e associazioni che aggregano professionisti del counselling.
E’ positivo che l’impegno per chiarire questi aspetti sia sentito ed attivo.
A volte, tuttavia, gli scritti che dovrebbero dare indicazioni operative ai professionisti sono piuttosto difficili da comprendere, in altri casi sono pericolosamente superficiali. Tanto che, chi opera quotidianamente come counsellor, ha difficoltà ad adottarli come riferimenti attendibili, rischiando o di cadere nella “paralisi professionale” o di essere oggetto di azioni legali, di natura civile o – addirittura – penale, se si prospetta il reato di esercizio abusivo di una professione.
Allo stato attuale, ritengo che le indicazioni più cautelative per il counsellor siano quelle indicate in una circolare dell’Associazione degli Psicologi Italiani di due anni fa (cfr. la circolare completa nel sito dell’ITAT), che richiamiamo nei suoi passaggi cruciali.
Si definisce psicologico l’intervento che:
- a) si concretizzi in una diagnosi psicologica
oppure che
- b) si concretizzi nella formulazione di una prognosi psicologica
oppure che
- c) si concretizzi nell’adozione di tecniche di intervento finalizzate a modificare direttamente l’universo psicologico del cliente.
Naturalmente classificheremo l’intervento come psicologico anche se il professionista praticherà una sola delle fasi predette (diagnosi, prognosi, intervento), fasi che interessano, ovviamente, non solo l’ambito della psicologia clinica ma anche ogni altra forma di psicologia sociale.
Posto che la definizione di intervento psicologico sopra enunciata non sia sufficiente a discriminare la natura di un intervento professionale, si segnalano alcuni indicatori utili a tale scopo.
Essi, isolatamente, non possono essere discriminanti per l’accreditamento dello strumento utilizzato a questa o quella professione, ma possono contribuire a farne supporre la natura.
1) Il numero delle sedute
Il numero delle sedute nella relazione di counselling è limitato.
In molti contesti la problematica portata dal cliente viene gestita in un unico colloquio. Di norma il cliente chiede di acquisire un significativo contributo alla soluzione del proprio problema nel primo e ultimo incontro. In casi eccezionali si può arrivare ai 4/6 colloqui.
2) Il metodo
Il metodo adottato dal counsellor è prevalentemente deduttivo.
E’ un metodo che si basa su un’inferenza non ampliativa ma necessaria; per il quale le parole formulate dal cliente sono categoriche e – pertanto – la conclusione che da esse necessariamente deriva, rimanda direttamente, in via esclusiva, alla sua piena responsabilità. Tale metodo si contrappone a quello induttivo, che caratterizza – per esempio – l’approccio clinico, tipico della professione medica, psicologica e psicoterapica, nel senso che rimanda alla formalizzazione di casi passati all’interno di teorie cliniche, alle quali il professionista fa riferimento per indurre – appunto – elementi non ricavabili direttamente dai dati forniti dal cliente. L’approccio del counselling, proprio perché basato sul presupposto di una parità di conoscenze teoriche tra professionista e cliente, non rimanda a griglie di lettura o di interpretazione professionale che non possano essere validate dal cliente in virtù delle sue conoscenze e competenze.
3) Utilizzo delle domande.
Il counsellor limita le domande a quelle strettamente necessarie a stipulare il contratto di lavoro.
Poiché, infatti, il counsellor non ha la necessità di ricondurre i dati forniti dal cliente ad una teoria di riferimento che consenta l’inquadramento della fattispecie rappresentata in una griglia interpretativa o– in generale – di lettura, precostituita, lavorerà esclusivamente sulle informazioni che il cliente produce liberamente, eventualmente favorendo tale produzione senza indirizzarla attraverso le domande.
4) L’intervento sulle emozioni
Il counsellor non sollecita la manifestazione delle emozioni, né le pone come oggetto del lavoro che sta sviluppando insieme al cliente, in quanto attinenti al suo universo intrapsichico.
Le emozioni, eventualmente e liberamente manifestate, sono accolte come naturale espressione della natura umana.
5) Adattamento delle tecniche alla tipologia del cliente
Le tecniche utilizzate dal counsellor dipendono minimamente dalla tipologia del cliente e massimamente dalla natura del problema e dal setting (individuale, di coppia o di gruppo).
Concordo, poi, con l’opinione espressa in un interessante, seppure fin troppo complesso, lavoro pubblicato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia nel Febbraio di quest’anno (http://www.opl.it/showPage.php?template=news&id=507), nel quale si precisa che le tecniche e gli strumenti utilizzati dallo psicologo sono l’osservazione, l’intervista, il colloquio, i questionari e i test, quando:
- hanno come oggetto conoscitivo o di intervento la psiche e il comportamento;
- sono utilizzati per il benessere psicologico (come finalità o semplice conseguenza);
- sono utilizzati in un contesto rilevante e professionale;
- sono costruiti, utilizzati o interpretati sulla base di una teoria psicologica.
Ovviamente tutte queste condizioni devono concorrere per caratterizzare come “psicologica” una tecnica e gli strumenti che da essa derivino.
A partire da queste considerazioni preliminari, è possibile prendere le mosse per definire quali possono essere considerati, allo stato della normativa attuale, gli atti tipici del counselling.
Su questo tema cercherò di dare risposte pratiche e trasparenti nel prossimo numero della Newsletter.

