Commento alla sentenza del tribunale di Milano n. 10289/2011
E’ stata recentemente pubblicata la sentenza del tribunale di Milano n. 10289/2011 con la quale il tribunale medesimo si è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 21 del codice deontologico degli psicologi. Curiosamente tale sentenza ha destato molto clamore, anche se parrebbe ribadire alcuni principi ovvi. Certamente tanta popolarità potrebbe derivare dal fatto che viene per l’ennesima volta trattato il tema dei confini operativi tra il counselling e la psicologia. Tale sentenza, tuttavia, merita comunque di essere approfondita almeno per una nota di interesse che evidenzieremo nel prosieguo del presente commento. Iniziamo richiamando il dettato dell’art. 21 del Codice deontologico degli psicologi.
“Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. E’ fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in discipline psicologiche. La sentenza, pur non essendo chiarissima nelle argomentazioni e confondendo in alcuni passaggi la pratica psicoterapica con quella psicologica, è da ritenersi corretta.
Il Tribunale, confermando l’applicabilità, da parte degli ordini professionali degli psicologi, in sede disciplinare, dell’art. 21 del codice deontologico, ribadisce alcuni principi sostanzialmente consolidati , quali quelli che si possono dedurre dai seguenti passaggi: “gli atti tipici della professione di psicologo, come individuati dalla L. n. 56 del 1989 che li ricomprende nella categoria di ‘prevenzione’, ‘diagnosi’, ‘attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico’, o per la ulteriore scansione che ne dà l’Ordine professionale, in termini di ‘profili’, ‘test’ o ‘colloqui’ psicologici o altro, non possono essere considerati mai mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma sono naturalmente destinati ad estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti” “l’uso degli strumenti conoscitivi in ambito psicologico spetta alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un’ottica di duplice tutela dell’utenza: tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo arrecando danno; tutela dell’efficacia della terapia a vantaggio dell’utenza “l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo” “non deve essere divulgato l’uso degli strumenti conoscitivi, e cioè i test psicologici concretamente somministrati per non pregiudicarne l’efficacia” “non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente, consentire la formazione e l’ingresso nel mercato dei cd “counselor” che tale percorso non rispettano.” A commento di tali affermazioni, riportiamo, di seguito, alcuni passaggi della circolare di seguito riportata integralmente: “il counsellor non svolge, e non può svolgere per legge, consulenza psicologica; non è legittimato all’utilizzo di alcuno strumento di indagine e/o di intervento psicologico”
“1. Definizione della professione di psicologo. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Il vero nodo della discussione sta nell’esigenza di definire, al meglio possibile, cosa si intenda per strumenti conoscitivi e di intervento psicologico, che rappresentano l’unico riferimento normativo esplicito per l’individuazione dell’area professionale di esclusiva competenza dello psicologo. Si ritiene utile prendere le mosse da una “definizione” di intervento psicologico. Una esaustiva definizione del termine, infatti, può rendere chiare molte fattispecie oggi ancora dubbie. Se la formulazione di una definizione non dovesse bastare, proveremo, poi, ad individuare alcuni caratteristiche degli interventi messi in discussione, che consentiranno di ricondurli più facilmente all’una o all’altra professionalità.
Come ha chiaramente evidenziato Calvi sono strumenti psicologici gli strumenti che:
1)utilizzano schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche;
2)hanno come finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore.
Integrando la formulazione di Calvi, diremmo che:
Si definisce psicologico l’intervento che:
a)si concretizzi in una diagnosi psicologica oppure che
b)si concretizzi nella formulazione di una prognosi psicologica oppure che
c)si concretizzi nell’adozione di tecniche di intervento finalizzate a modificare direttamente l’universo psicologico del cliente.
Naturalmente classificheremo l’intervento come psicologico anche se il professionista praticherà una sola delle fasi predette (diagnosi, prognosi, intervento), fasi che interessano, ovviamente, non solo l’ambito della psicologia clinica ma anche ogni altra forma di psicologia sociale. Calvi molto puntualmente ha evidenziato, in una sua recente intervista che, se è vero che l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test sono spesso vettori di strumenti psicologici, è anche vero che “non tutte le osservazioni, non tutti i colloqui e non tutti i test hanno tali finalità, e quindi esistono, ovviamente, osservazioni, colloqui e test che non sono di esclusiva competenza dello psicologo” (intervista rilasciata ad Altra Psicologia il 14 dicembre 2009).
Concordando con le argomentazioni di Calvi, possiamo, quindi, cominciare ad evidenziare l’ambito professionale del counsellor. Si tratta, oggi, e si tratterà in futuro, di individuare quali possono essere gli indicatori pratici che consentono di ricondurre un intervento – per esempio un colloquio – alle categorie della psicologia o piuttosto a quelle del counselling (la circolare prosegue con la previsione di fattispecie specifiche).
Il contributo veramente innovativo del Tribunale di Milano, al quale facevamo riferimento in apertura, peraltro, è rilevabile dal seguente passaggio
Non è ammissibile “l’introduzione in una professione non regolamentata (quale quella del counselling) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti, rimuovendo lo spartiacque tra atti tipici della professione e atti riferibili a tutti e cancellando la riserva che è data dalla legge agli psicologi per la loro valenza sociale, con l’imposizione dei requisiti personali previsti dalla legge stessa”.
Tale precisazione, finalmente, chiarisce definitivamente che quella di counsellor e quella di psicologo e di psicoterapeuta sono professioni diverse e che è illegittima l’introduzione nella professione di counsellor (non regolamentata) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti.
“Il professionista in particolare, da una parte, rischia di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione se, per esempio, effettua un intervento psicologico non essendo psicologo, e dall’altra può essere chiamato a rispondere sul piano civilistico se – psicologo o non psicologo – presta un servizio diverso da quello dichiarato nel contratto. Il servizio di counselling, infatti, è una tipologia di prestazione professionale sempre più spesso richiesta soprattutto in ambito aziendale ed educativo; recentemente, in particolar modo, con riferimento agli interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni di lavoro. D’altra parte, molti enti pubblici, oggi, chiedono al professionista di sottoscrivere una dichiarazione in base alla quale egli si impegna a svolgere esclusivamente “attività di counselling”.
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04/2010_ Circolare per i Soci APsI “I confini del counselling” di Rodolfo Sabbadini
Con riferimento alla discussione in corso sui confini tra la professione di counsellor e quella di
psicologo, il Direttivo APsI ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di approfondire
questa delicatissima tematica. L’Associazione, animata da psicologi e da professionisti operanti
in aree limitrofe alla psicologia, si è, da sempre, particolarmente impegnata nella definizione
dell’area di competenza del counsellor, tenuto anche conto che molti counsellor, psicologi o
professionisti di matrice diversa, aderiscono ed operano attivamente nell’ambito di APsI.
Riportiamo, di seguito, il documento, predisposto dal gruppo di lavoro, che vuole rappresentare
uno stimolo per la discussione tra tutti gli associati.
Counsellor e psicologo: confini tra le professioni a cura del gruppo di lavoro “Counselling”
La questione dei confini professionali tra counsellor e psicologo è rilevante da due punti di vista:
il punto di vista dell’operatore, che ha la necessità di conoscere le tipologie di intervento che è
legittimato e chiamato a condurre, e il punto di vista del committente che, facendo ricorso ad un
counsellor, chiede esplicitamente di fruire di una prestazione professionale diversa da quella
psicologica. Il professionista in particolare, da una parte, rischia di incorrere nel reato di esercizio
abusivo della professione se, per esempio, effettua in intervento psicologico non essendo
psicologo, e dall’altra può essere chiamato a rispondere sul piano civilistico se – psicologo o non
psicologo – presta un servizio diverso da quello dichiarato nel contratto. Il servizio di
counselling, infatti, è una tipologia di prestazione professionale sempre più spesso richiesta
soprattutto in ambito aziendale ed educativo; recentemente, in particolar modo, con riferimento
agli interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni di lavoro. D’altra
parte, molti enti pubblici, oggi, chiedono al professionista di sottoscrivere una dichiarazione in
base alla quale egli si impegna a svolgere esclusivamente “attività di counselling”. A questo
proposito, val la pena precisare che, come detto sopra, ferme le eventuali responsabilità per
esercizio abusivo della professione, l’ente potrà promuovere un’azione giudiziale, per
inadempimento contrattuale, nei confronti dell’operatore se – psicologo o non psicologo – egli
avrà erogato agli utenti dell’ente un servizio non riconducibile alle prestazioni di counselling.
Grazie ad una sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 Marzo 2007 (caso Abela, sent. n. 422/07,
giudice D’Agostini), è oggi possibile disegnare un primo tratto del profilo professionale del
counsellor, in particolare quello che segna il confine tra la professionalità che lo identifica e la
professionalità psicologica. Si tratta della linea più spesso messa in discussione, soprattutto da
alcuni ordini e associazioni di psicologi. Questo primo, fondamentale chiarimento è stato reso
possibile grazie anche al prezioso contributo del collega Eugenio Calvi, autorevole psicologo,
psicoterapeuta e avvocato, che ha prestato la propria consulenza come perito di parte civile nel
procedimento sopra citato. Nel prosieguo di questa trattazione, pertanto, faremo riferimento
alla predetta sentenza, alla relazione prodotta da Eugenio Calvi, e al precedente lavoro di
Rodolfo Sabbadini, comparso in un volume dello stesso Calvi (Lo psicologo al lavoro, “Problemi
deontologici dello psicologo del lavoro”, Franco Angeli, Milano, 2002), che è stato richiamato in
dottrina (“Diritto e pratica del lavoro”, IPSOA, n. 8/2004) a commento di una nota sentenza del
Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Cassazione (Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno
2006, n. 22274), che interessava la definizione del profilo professionale dello psicologo .
Recentemente la discussione su questo tema si è riaccesa a seguito di un articolo pubblicato
dall’Ordine degli psicologi del Piemonte, nel quale, il presidente, Paolo Barcucci, ha precisato la
posizione dell’Ordine regionale sulla questione. A seguito della pubblicazione on line
dell’articolo, alcune associazioni di counsellor hanno, a loro volta, precisato le proprie posizioni.
In parte condividendo le argomentazioni di Barcucci, in parte contestandole.
Ci sembra importante sgombrare il campo da questioni marginali rispetto al nocciolo del
problema, sulle quali ormai vi è concordanza di vedute da parte, sostanzialmente, di tutti:
– la professione di counsellor è una professione non normata, pertanto non esiste una
legge dello Stato che ne disciplina l’esercizio, mentre la professione di psicologo è regolata
dalla legge n. 56/89;
– la distinzione tra counsellor e psicoterapeuta, non è più in alcun modo dubbia, non
potendo il counsellor intervenire affatto su qualsivoglia forma di disagio psichico.
Pertanto, in questo documento, non si farà alcun cenno a tipologie di intervento che attengono
strettamente all’area della psicoterapia (riconducibili, per esempio, a processi di regressione, di
interpretazione, ecc.);
– la definizione dei confini operativi del counsellor va tracciata con riferimento
all’ambiente giuridico italiano; non valgono, pertanto, analogie e rimandi a realtà di paesi ove
la normativa è diversa dalla nostra;
– la registrazione di una figura professionale (nella specie quella di counsellor) presso il
CNEL non implica alcuna legittimazione o accreditamento formale;
– l’iscrizione/accreditamento di un professionista presso una delle associazioni di
counselling costituite nel nostro Paese non conferisce all’iscritto alcuno status giuridico
professionale, e ciò indipendentemente dalla natura dell’associazione, dalla sua articolazione,
dalla sua storia, dal suo radicamento sul territorio, dalla sua serietà sul piano scientifico ed
organizzativo;
– il counsellor non svolge, e non può svolgere per legge, consulenza psicologica; non è
legittimato all’utilizzo di alcuno strumento di indagine e/o di intervento psicologico;
– il counsellor lavora, su un piano di parità, con il cliente, accompagnandolo nella gestione di
problematiche diverse, non riconducibili a patologie psicologiche.
Cominciamo col richiamare l’art. 1, della Legge n. 56/89 che ha istituito l’Ordine degli psicologi:
1. Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Il vero nodo della discussione sta nell’esigenza di definire, al meglio possibile, cosa si intenda per
strumenti conoscitivi e di intervento psicologico, che rappresentano l’unico riferimento
normativo esplicito per l’individuazione dell’area professionale di esclusiva competenza dello
psicologo.
Si ritiene utile prendere le mosse da una “definizione” di intervento psicologico. Una esaustiva
definizione del termine, infatti, può rendere chiare molte fattispecie oggi ancora dubbie. Se la
formulazione di una definizione non dovesse bastare, proveremo, poi, ad individuare alcuni
caratteristiche degli interventi messi in discussione, che consentiranno di ricondurli più
facilmente all’una o all’altra professionalità.
Come ha chiaramente evidenziato Calvi sono strumenti psicologici gli strumenti che:
1) utilizzano schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche;
2) hanno come finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore. Integrando la
formulazione di Calvi, diremmo che:
Si definisce psicologico l’intervento che:
a) si concretizzi in una diagnosi psicologica oppure che
b) si concretizzi nella formulazione di una prognosi psicologica oppure che
c) si concretizzi nell’adozione di tecniche di intervento finalizzate a modificare direttamente
l’universo psicologico del cliente.
Naturalmente classificheremo l’intervento come psicologico anche se il professionista praticherà
una sola delle fasi predette (diagnosi, prognosi, intervento), fasi che interessano, ovviamente,
non solo l’ambito della psicologia clinica ma anche ogni altra forma di psicologia sociale
Calvi molto puntualmente ha evidenziato, in una sua recente intervista che, se è vero che
l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test sono spesso vettori di strumenti
psicologici, è anche vero che “non tutte le osservazioni, non tutti i colloqui e non tutti i test
hanno tali finalità, e quindi esistono, ovviamente, osservazioni, colloqui e test che non sono di
esclusiva competenza dello psicologo” (intervista rilasciata ad Altra Psicologia il 14 dicembre
2009).
Concordando con le argomentazioni di Calvi, possiamo, quindi, cominciare ad evidenziare
l’ambito professionale del counsellor. Si tratta, oggi, e si tratterà in futuro, di individuare quali
possono essere gli indicatori pratici che consentono di ricondurre un intervento – per esempio
un colloquio – alle categorie della psicologia o piuttosto a quelle del counselling.
Posto che la definizione di intervento psicologico sopra enunciata non sia sufficiente a
discriminare la natura di un intervento professionale, proviamo a segnalare alcuni indicatori utili
a tale scopo. Essi, isolatamente, non possono essere discriminanti per l’accreditamento dello
strumento utilizzato a questa o quella professione, ma possono contribuire a farne supporre la
natura.
1) Il numero delle sedute
Il numero delle sedute nella relazione di counselling è limitato.
In molti contesti la problematica portata dal cliente viene gestita in un unico colloquio. Di norma
il cliente chiede di acquisire un significativo contributo alla soluzione del proprio problema
nel primo e ultimo incontro. In casi eccezionali si può arrivare ai 4/6 colloqui. Questo indicatore
corrisponde al presupposto che tra counsellor e cliente si instauri un rapporto
sostanzialmente paritario, di natura marcatamente contrattuale, nel presupposto che la
definizione preliminare del problema è uno degli obiettivi prioritari che il counsellor si deve
porre per poter lavorare nell’ambito di quadro di riferimento altrettanto chiaro a sé e al suo
cliente. Questo non esclude, naturalmente, che la relazione professionale venga
confermata, o periodicamente reiterata, con riferimento a problematiche diverse che
saranno volta per volta definite.
2) Il metodo
Il metodo adottato dal counsellor è prevalentemente deduttivo.
E’ un metodo che si basa su un’inferenza non ampliativa ma necessaria; per il quale le parole
formulate dal cliente sono categoriche e – pertanto – la conclusione che da esse
necessariamente deriva, rimanda direttamente, in via esclusiva, alla sua piena
responsabilità. Tale metodo si contrappone a quello induttivo, che caratterizza – per
esempio – l’approccio clinico, tipico della professione medica, psicologica e psicoterapica, nel
senso che rimanda alla formalizzazione di casi passati all’interno di teorie cliniche, alle quali il
professionista fa riferimento per indurre – appunto – elementi non ricavabili direttamente dai
dati forniti dal cliente. L’approccio del counselling, proprio perché basato sul presupposto di
una parità di conoscenze teoriche tra professionista e cliente, non rimanda a griglie di
lettura o di interpretazione professionale che non possano essere validate dal cliente in virtù
delle sue conoscenze e competenze.
3) Utilizzo delle domande.
Il counsellor limita le domande a quelle strettamente necessarie a stipulare il contratto di
lavoro.
Poiché, infatti, il counsellor non ha la necessità di ricondurre i dati forniti dal cliente ad una
teoria di riferimento che consenta l’inquadramento della fattispecie rappresentata in una griglia
interpretativa o – in generale – di lettura, precostituita, lavorerà esclusivamente sulle
informazioni che il cliente produce liberamente, eventualmente favorendo tale produzione
senza indirizzarla attraverso le domande.
4) L’intervento sulle emozioni
Il counsellor non sollecita la manifestazione delle emozioni, né le pone come oggetto del lavoro
che sta sviluppando insieme al cliente, in quanto attinenti al suo universo intrapsichico.
Le emozioni, eventualmente e liberamente manifestate, sono accolte come naturale espressione
della natura umana.
5) Adattamento delle tecniche alla tipologia del cliente
Le tecniche utilizzate dal counsellor dipendono minimamente dalla tipologia del cliente e
massimamente dalla natura del problema e dal setting (individuale, di coppia o di gruppo).
Il counsellor che, come abbiamo visto, per definizione, prescinde dalla psicologia del cliente (non
è richiesto di effettuare diagnosi psicologica), discriminerà le tecniche a sua disposizione
in funzione della problematica portata. A rigore, la tecnica utilizzata prescinderà dal soggetto
portatore del problema.

