Commento alla sentenza del tribunale di Milano n. 10289/2011

E’ stata recentemente pubblicata la sentenza del tribunale di Milano n. 10289/2011 con la quale il tribunale medesimo si è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 21 del codice deontologico degli psicologi. Curiosamente tale sentenza ha destato molto clamore, anche se parrebbe ribadire alcuni principi ovvi. Certamente tanta popolarità potrebbe derivare dal fatto che viene per l’ennesima volta trattato il tema dei confini operativi tra il counselling e la psicologia. Tale sentenza, tuttavia, merita comunque di essere approfondita almeno per una nota di interesse che evidenzieremo nel prosieguo del presente commento. Iniziamo richiamando il dettato dell’art. 21 del Codice deontologico degli psicologi.

“Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. E’ fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in discipline psicologiche. La sentenza, pur non essendo chiarissima nelle argomentazioni e confondendo in alcuni passaggi la pratica psicoterapica con quella psicologica, è da ritenersi corretta.

Il Tribunale, confermando l’applicabilità, da parte degli ordini professionali degli psicologi, in sede disciplinare, dell’art. 21 del codice deontologico, ribadisce alcuni principi sostanzialmente consolidati , quali quelli che si possono dedurre dai seguenti passaggi: “gli atti tipici della professione di psicologo, come individuati dalla L. n. 56 del 1989 che li ricomprende nella categoria di ‘prevenzione’, ‘diagnosi’, ‘attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico’, o per la ulteriore scansione che ne dà l’Ordine professionale, in termini di ‘profili’, ‘test’ o ‘colloqui’ psicologici o altro, non possono essere considerati mai mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma sono naturalmente destinati ad estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti” “l’uso degli strumenti conoscitivi in ambito psicologico spetta alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un’ottica di duplice tutela dell’utenza: tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo arrecando danno; tutela dell’efficacia della terapia a vantaggio dell’utenza “l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo” “non deve essere divulgato l’uso degli strumenti conoscitivi, e cioè i test psicologici concretamente somministrati per non pregiudicarne l’efficacia” “non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente, consentire la formazione e l’ingresso nel mercato dei cd “counselor” che tale percorso non rispettano.” A commento di tali affermazioni, riportiamo, di seguito, alcuni passaggi della circolare di seguito riportata integralmente: “il counsellor non svolge, e non può svolgere per legge, consulenza psicologica; non è legittimato all’utilizzo di alcuno strumento di indagine e/o di intervento psicologico”

“1. Definizione della professione di psicologo. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Il vero nodo della discussione sta nell’esigenza di definire, al meglio possibile, cosa si intenda per strumenti conoscitivi e di intervento psicologico, che rappresentano l’unico riferimento normativo esplicito per l’individuazione dell’area professionale di esclusiva competenza dello psicologo. Si ritiene utile prendere le mosse da una “definizione” di intervento psicologico. Una esaustiva definizione del termine, infatti, può rendere chiare molte fattispecie oggi ancora dubbie. Se la formulazione di una definizione non dovesse bastare, proveremo, poi, ad individuare alcuni caratteristiche degli interventi messi in discussione, che consentiranno di ricondurli più facilmente all’una o all’altra professionalità.

Come ha chiaramente evidenziato Calvi sono strumenti psicologici gli strumenti che:

1)utilizzano schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche;

2)hanno come finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore.

Integrando la formulazione di Calvi, diremmo che:

Si definisce psicologico l’intervento che:

a)si concretizzi in una diagnosi psicologica oppure che

b)si concretizzi nella formulazione di una prognosi psicologica oppure che

c)si concretizzi nell’adozione di tecniche di intervento finalizzate a modificare direttamente l’universo psicologico del cliente.

Naturalmente classificheremo l’intervento come psicologico anche se il professionista praticherà una sola delle fasi predette (diagnosi, prognosi, intervento), fasi che interessano, ovviamente, non solo l’ambito della psicologia clinica ma anche ogni altra forma di psicologia sociale. Calvi molto puntualmente ha evidenziato, in una sua recente intervista che, se è vero che l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test sono spesso vettori di strumenti psicologici, è anche vero che “non tutte le osservazioni, non tutti i colloqui e non tutti i test hanno tali finalità, e quindi esistono, ovviamente, osservazioni, colloqui e test che non sono di esclusiva competenza dello psicologo” (intervista rilasciata ad Altra Psicologia il 14 dicembre 2009).

Concordando con le argomentazioni di Calvi, possiamo, quindi, cominciare ad evidenziare l’ambito professionale del counsellor. Si tratta, oggi, e si tratterà in futuro, di individuare quali possono essere gli indicatori pratici che consentono di ricondurre un intervento – per esempio un colloquio – alle categorie della psicologia o piuttosto a quelle del counselling (la circolare prosegue con la previsione di fattispecie specifiche).

Il contributo veramente innovativo del Tribunale di Milano, al quale facevamo riferimento in apertura, peraltro, è rilevabile dal seguente passaggio

Non è ammissibile “l’introduzione in una professione non regolamentata (quale quella del counselling) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti, rimuovendo lo spartiacque tra atti tipici della professione e atti riferibili a tutti e cancellando la riserva che è data dalla legge agli psicologi per la loro valenza sociale, con l’imposizione dei requisiti personali previsti dalla legge stessa”.

Tale precisazione, finalmente, chiarisce definitivamente che quella di counsellor e quella di psicologo e di psicoterapeuta sono professioni diverse e che è illegittima l’introduzione nella professione di counsellor (non regolamentata) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti.

“Il professionista in particolare, da una parte, rischia di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione se, per esempio, effettua un intervento psicologico non essendo psicologo, e dall’altra può essere chiamato a rispondere sul piano civilistico se – psicologo o non psicologo – presta un servizio diverso da quello dichiarato nel contratto. Il servizio di counselling, infatti, è una tipologia di prestazione professionale sempre più spesso richiesta soprattutto in ambito aziendale ed educativo; recentemente, in particolar modo, con riferimento agli interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni di lavoro. D’altra parte, molti enti pubblici, oggi, chiedono al professionista di sottoscrivere una dichiarazione in base alla quale egli si impegna a svolgere esclusivamente “attività di counselling”.

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04/2010_ Circolare per i Soci APsI “I confini del counselling” di Rodolfo Sabbadini

Con riferimento alla discussione in corso sui confini tra la professione di counsellor e quella di

psicologo, il Direttivo APsI ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di approfondire

questa delicatissima tematica. L’Associazione, animata da psicologi e da professionisti operanti

in aree limitrofe alla psicologia, si è, da sempre, particolarmente impegnata nella definizione

dell’area di competenza del counsellor, tenuto anche conto che molti counsellor, psicologi o

professionisti di matrice diversa, aderiscono ed operano attivamente nell’ambito di APsI.

Riportiamo, di seguito, il documento, predisposto dal gruppo di lavoro, che vuole rappresentare

uno stimolo per la discussione tra tutti gli associati.

Counsellor e psicologo: confini tra le professioni a cura del gruppo di lavoro “Counselling”

La questione dei confini professionali tra counsellor e psicologo è rilevante da due punti di vista:

il punto di vista dell’operatore, che ha la necessità di conoscere le tipologie di intervento che è

legittimato e chiamato a condurre, e il punto di vista del committente che, facendo ricorso ad un

counsellor, chiede esplicitamente di fruire di una prestazione professionale diversa da quella

psicologica. Il professionista in particolare, da una parte, rischia di incorrere nel reato di esercizio

abusivo della professione se, per esempio, effettua in intervento psicologico non essendo

psicologo, e dall’altra può essere chiamato a rispondere sul piano civilistico se – psicologo o non

psicologo – presta un servizio diverso da quello dichiarato nel contratto. Il servizio di

counselling, infatti, è una tipologia di prestazione professionale sempre più spesso richiesta

soprattutto in ambito aziendale ed educativo; recentemente, in particolar modo, con riferimento

agli interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni di lavoro. D’altra

parte, molti enti pubblici, oggi, chiedono al professionista di sottoscrivere una dichiarazione in

base alla quale egli si impegna a svolgere esclusivamente “attività di counselling”. A questo

proposito, val la pena precisare che, come detto sopra, ferme le eventuali responsabilità per

esercizio abusivo della professione, l’ente potrà promuovere un’azione giudiziale, per

inadempimento contrattuale, nei confronti dell’operatore se – psicologo o non psicologo – egli

avrà erogato agli utenti dell’ente un servizio non riconducibile alle prestazioni di counselling.

Grazie ad una sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 Marzo 2007 (caso Abela, sent. n. 422/07,

giudice D’Agostini), è oggi possibile disegnare un primo tratto del profilo professionale del

counsellor, in particolare quello che segna il confine tra la professionalità che lo identifica e la

professionalità psicologica. Si tratta della linea più spesso messa in discussione, soprattutto da

alcuni ordini e associazioni di psicologi. Questo primo, fondamentale chiarimento è stato reso

possibile grazie anche al prezioso contributo del collega Eugenio Calvi, autorevole psicologo,

psicoterapeuta e avvocato, che ha prestato la propria consulenza come perito di parte civile nel

procedimento sopra citato. Nel prosieguo di questa trattazione, pertanto, faremo riferimento

alla predetta sentenza, alla relazione prodotta da Eugenio Calvi, e al precedente lavoro di

Rodolfo Sabbadini, comparso in un volume dello stesso Calvi (Lo psicologo al lavoro, “Problemi

deontologici dello psicologo del lavoro”, Franco Angeli, Milano, 2002), che è stato richiamato in

dottrina (“Diritto e pratica del lavoro”, IPSOA, n. 8/2004) a commento di una nota sentenza del

Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Cassazione (Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno

2006, n. 22274), che interessava la definizione del profilo professionale dello psicologo .

Recentemente la discussione su questo tema si è riaccesa a seguito di un articolo pubblicato

dall’Ordine degli psicologi del Piemonte, nel quale, il presidente, Paolo Barcucci, ha precisato la

posizione dell’Ordine regionale sulla questione. A seguito della pubblicazione on line

dell’articolo, alcune associazioni di counsellor hanno, a loro volta, precisato le proprie posizioni.

In parte condividendo le argomentazioni di Barcucci, in parte contestandole.

Ci sembra importante sgombrare il campo da questioni marginali rispetto al nocciolo del

problema, sulle quali ormai vi è concordanza di vedute da parte, sostanzialmente, di tutti:

– la professione di counsellor è una professione non normata, pertanto non esiste una

legge dello Stato che ne disciplina l’esercizio, mentre la professione di psicologo è regolata

dalla legge n. 56/89;

– la distinzione tra counsellor e psicoterapeuta, non è più in alcun modo dubbia, non

potendo il counsellor intervenire affatto su qualsivoglia forma di disagio psichico.

Pertanto, in questo documento, non si farà alcun cenno a tipologie di intervento che attengono

strettamente all’area della psicoterapia (riconducibili, per esempio, a processi di regressione, di

interpretazione, ecc.);

– la definizione dei confini operativi del counsellor va tracciata con riferimento

all’ambiente giuridico italiano; non valgono, pertanto, analogie e rimandi a realtà di paesi ove

la normativa è diversa dalla nostra;

– la registrazione di una figura professionale (nella specie quella di counsellor) presso il

CNEL non implica alcuna legittimazione o accreditamento formale;

– l’iscrizione/accreditamento di un professionista presso una delle associazioni di

counselling costituite nel nostro Paese non conferisce all’iscritto alcuno status giuridico

professionale, e ciò indipendentemente dalla natura dell’associazione, dalla sua articolazione,

dalla sua storia, dal suo radicamento sul territorio, dalla sua serietà sul piano scientifico ed

organizzativo;

– il counsellor non svolge, e non può svolgere per legge, consulenza psicologica; non è

legittimato all’utilizzo di alcuno strumento di indagine e/o di intervento psicologico;

– il counsellor lavora, su un piano di parità, con il cliente, accompagnandolo nella gestione di

problematiche diverse, non riconducibili a patologie psicologiche.

Cominciamo col richiamare l’art. 1, della Legge n. 56/89 che ha istituito l’Ordine degli psicologi:

1. Definizione della professione di psicologo.

1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la

prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito

psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende

altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Il vero nodo della discussione sta nell’esigenza di definire, al meglio possibile, cosa si intenda per

strumenti conoscitivi e di intervento psicologico, che rappresentano l’unico riferimento

normativo esplicito per l’individuazione dell’area professionale di esclusiva competenza dello

psicologo.

Si ritiene utile prendere le mosse da una “definizione” di intervento psicologico. Una esaustiva

definizione del termine, infatti, può rendere chiare molte fattispecie oggi ancora dubbie. Se la

formulazione di una definizione non dovesse bastare, proveremo, poi, ad individuare alcuni

caratteristiche degli interventi messi in discussione, che consentiranno di ricondurli più

facilmente all’una o all’altra professionalità.

Come ha chiaramente evidenziato Calvi sono strumenti psicologici gli strumenti che:

1) utilizzano schemi e teorie proprie delle scienze psicologiche;

2) hanno come finalità la conoscenza dei processi mentali dell’interlocutore. Integrando la

formulazione di Calvi, diremmo che:

Si definisce psicologico l’intervento che:

a) si concretizzi in una diagnosi psicologica oppure che

b) si concretizzi nella formulazione di una prognosi psicologica oppure che

c) si concretizzi nell’adozione di tecniche di intervento finalizzate a modificare direttamente

l’universo psicologico del cliente.

Naturalmente classificheremo l’intervento come psicologico anche se il professionista praticherà

una sola delle fasi predette (diagnosi, prognosi, intervento), fasi che interessano, ovviamente,

non solo l’ambito della psicologia clinica ma anche ogni altra forma di psicologia sociale

Calvi molto puntualmente ha evidenziato, in una sua recente intervista che, se è vero che

l’osservazione, il colloquio e la somministrazione di test sono spesso vettori di strumenti

psicologici, è anche vero che “non tutte le osservazioni, non tutti i colloqui e non tutti i test

hanno tali finalità, e quindi esistono, ovviamente, osservazioni, colloqui e test che non sono di

esclusiva competenza dello psicologo” (intervista rilasciata ad Altra Psicologia il 14 dicembre

2009).

Concordando con le argomentazioni di Calvi, possiamo, quindi, cominciare ad evidenziare

l’ambito professionale del counsellor. Si tratta, oggi, e si tratterà in futuro, di individuare quali

possono essere gli indicatori pratici che consentono di ricondurre un intervento – per esempio

un colloquio – alle categorie della psicologia o piuttosto a quelle del counselling.

Posto che la definizione di intervento psicologico sopra enunciata non sia sufficiente a

discriminare la natura di un intervento professionale, proviamo a segnalare alcuni indicatori utili

a tale scopo. Essi, isolatamente, non possono essere discriminanti per l’accreditamento dello

strumento utilizzato a questa o quella professione, ma possono contribuire a farne supporre la

natura.

1) Il numero delle sedute

Il numero delle sedute nella relazione di counselling è limitato.

In molti contesti la problematica portata dal cliente viene gestita in un unico colloquio. Di norma

il cliente chiede di acquisire un significativo contributo alla soluzione del proprio problema

nel primo e ultimo incontro. In casi eccezionali si può arrivare ai 4/6 colloqui. Questo indicatore

corrisponde al presupposto che tra counsellor e cliente si instauri un rapporto

sostanzialmente paritario, di natura marcatamente contrattuale, nel presupposto che la

definizione preliminare del problema è uno degli obiettivi prioritari che il counsellor si deve

porre per poter lavorare nell’ambito di quadro di riferimento altrettanto chiaro a sé e al suo

cliente. Questo non esclude, naturalmente, che la relazione professionale venga

confermata, o periodicamente reiterata, con riferimento a problematiche diverse che

saranno volta per volta definite.

2) Il metodo

Il metodo adottato dal counsellor è prevalentemente deduttivo.

E’ un metodo che si basa su un’inferenza non ampliativa ma necessaria; per il quale le parole

formulate dal cliente sono categoriche e – pertanto – la conclusione che da esse

necessariamente deriva, rimanda direttamente, in via esclusiva, alla sua piena

responsabilità. Tale metodo si contrappone a quello induttivo, che caratterizza – per

esempio – l’approccio clinico, tipico della professione medica, psicologica e psicoterapica, nel

senso che rimanda alla formalizzazione di casi passati all’interno di teorie cliniche, alle quali il

professionista fa riferimento per indurre – appunto – elementi non ricavabili direttamente dai

dati forniti dal cliente. L’approccio del counselling, proprio perché basato sul presupposto di

una parità di conoscenze teoriche tra professionista e cliente, non rimanda a griglie di

lettura o di interpretazione professionale che non possano essere validate dal cliente in virtù

delle sue conoscenze e competenze.

3) Utilizzo delle domande.

Il counsellor limita le domande a quelle strettamente necessarie a stipulare il contratto di

lavoro.

Poiché, infatti, il counsellor non ha la necessità di ricondurre i dati forniti dal cliente ad una

teoria di riferimento che consenta l’inquadramento della fattispecie rappresentata in una griglia

interpretativa o – in generale – di lettura, precostituita, lavorerà esclusivamente sulle

informazioni che il cliente produce liberamente, eventualmente favorendo tale produzione

senza indirizzarla attraverso le domande.

4) L’intervento sulle emozioni

Il counsellor non sollecita la manifestazione delle emozioni, né le pone come oggetto del lavoro

che sta sviluppando insieme al cliente, in quanto attinenti al suo universo intrapsichico.

Le emozioni, eventualmente e liberamente manifestate, sono accolte come naturale espressione

della natura umana.

5) Adattamento delle tecniche alla tipologia del cliente

Le tecniche utilizzate dal counsellor dipendono minimamente dalla tipologia del cliente e

massimamente dalla natura del problema e dal setting (individuale, di coppia o di gruppo).

Il counsellor che, come abbiamo visto, per definizione, prescinde dalla psicologia del cliente (non

è richiesto di effettuare diagnosi psicologica), discriminerà le tecniche a sua disposizione

in funzione della problematica portata. A rigore, la tecnica utilizzata prescinderà dal soggetto

portatore del problema.