La definizione di Counselling

 

La definizione di Counselling

Sempre più spesso abbiamo l’occasione di leggere on line interventi e commenti curiosi, alle volte senz’altro fantasiosi se non addirittura mirabolanti, riguardo a provvedimenti normativi o a pronunciamenti della magistratura, in materia di professioni d’aiuto, che hanno, nella realtà, una portata che non va oltre la reiterazione di orientamenti già da tempo consolidati.

Per contribuire a riportare l’informazione ad una dimensione di correttezza e trasparenza, questo mio intervento nella Newsletter è dedicato ad una recente decisione di Corte d’Appello che ha deliberato sull’impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10289/2011.

Per chi non lo ricorda la sentenza del Tribunale, confermando l’applicabilità, da parte degli ordini professionali degli psicologi, e nel caso di specie dell’Ordine della Lombardia, dell’art. 21 del codice deontologico, ha ribadito i seguenti principi già da tempo consolidati, e condivisi dalla grande maggioranza dei professionisti. Dice la sentenza che:

– “gli atti tipici della professione di psicologo, come individuati dalla L. n. 56 del 1989 che

li ricomprende nella categoria di ‘prevenzione’, ‘diagnosi’, ‘attività di abilitazione riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico’, o per la ulteriore scansione che ne dà l’Ordine professionale, in termini di ‘profili’, ‘test’ o ‘colloqui’ psicologici o altro, non possono essere considerati mai mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma sono naturalmente destinati ad estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti”

– “l’uso degli strumenti conoscitivi in ambito psicologico spetta alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un’ottica di duplice tutela dell’utenza: tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo arrecando danno; tutela dell’efficacia della terapia a vantaggio dell’utenza”

– “l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo.”

– “non deve essere divulgato l’uso degli strumenti conoscitivi, e cioè i test psicologici concretamente somministrati per non pregiudicarne l’efficacia”

– “non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente, consentire la formazione e l’ingresso nel mercato dei cd ‘counselor’ che tale percorso non rispettano.”

L’unico aspetto innovativo della sentenza si può leggere nel passaggio ove si censura: “l’introduzione in una professione non regolamentata (quale quella del counseling) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi e degli psicoterapeuti, rimuovendo lo spartiacque tra atti tipici della professione e atti riferibili a tutti e cancellando la riserva che è data dalla legge agli psicologi per la loro valenza sociale, con l’imposizione dei requisiti personali previsti dalla legge stessa”; Infatti, se per un verso, con tali parole, si ribadisce l’esclusiva per gli psicologi degli atti tipici della loro professione, dall’altra si riconosce la specificità e l’autonomia professionale del counselling, professione non normata, che – appunto – , come precisa il giudice, non può manifestarsi attraverso attività psicologiche e/o psicoterapiche.

Naturalmente le disposizioni sopra richiamate restano condizionate da quella che lo stesso Consiglio dell’Ordine della Lombardia, nella delibera del 28 Ottobre 2010 n. 304, segnala come “la necessità di definire, in sede nazionale ed in subordine regionale, gli “atti tipici” dello psicologo al fine di dirimere questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato”.

Fintanto che tale definizione non sarà ufficialmente formulata e validata da un organismo super partes, molte vertenze non potranno trovare composizione se non attraverso procedimenti giudiziali.

Venendo all’attualità, il 9 Maggio 2012, la Corte d’Appello di Milano ha deciso che Il Centro Studi di Terapia della Gestalt, che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, il Mo.pi e il Comitato dei Cousellors della Lombardia, che erano intervenuti nel processo “ad adiuvandum”, e cioè come soggetti interessati a sostenere le ragioni di una delle parti (il Centro Studi), non erano nelle condizioni di diritto e di fatto per attivare l’impugnazione della sentenza, e quindi li ha condannati a sostenere le spese del giudizio che avevano attivato.

Ma, secondo il giudice, in sostanza, perché non potevano impugnare?

Per chiarire questo punto, bisogna tener presente che il Tribunale di Milano si è limitato ad affermare l’applicabilità, in linea di principio, (non con riferimento a fattispecie o professionisti specifici) dell’art. 21 del codice deontologico degli psicologi in materia di divieto di insegnamento di strumenti conoscitivi e di intervento riservati agli psicologi.

Bisogna altresì sapere che per poter impugnare una sentenza è necessario essere legittimati ed avere l’interesse a farlo.

Il giudice d’appello ha osservato che coloro che avevano impugnato la sentenza del Tribunale, non essendo stati oggetto di sanzioni o provvedimenti disciplinari, e quindi non essendo stati danneggiati dal provvedimento, non erano legittimati a chiederne l’annullamento. Ed essi non avevano neppure l’interesse ad agire in quanto le sanzioni disciplinari che potrebbero derivare dalle delibere dell’Ordine impugnate sono meramente eventuali.

Questa è la sostanza e la portata della decisione.

La professione di counsellor può essere esercitata ai sensi di quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4