Il counselling: una professione rivoluzionaria.
Il counselling: una professione rivoluzionaria.
Le considerazioni che seguono hanno l’obiettivo di contribuire a definire qual è il territorio professionale del counsellor allo stato attuale della normativa del nostro Paese dove – come noto – non esiste una specifica regolamentazione in materia.
La legge non spiega cosa fa, cosa può fare e cosa non può fare il counsellor, tuttavia riserva a determinate figure professionali certe tipologie di intervento che restano, così, precluse al counsellor, a meno che egli non appartenga contemporaneamente alle categorie professionali cui si riferisce la legge.
La fattispecie più nota è quella del professionista che usa tecniche e strumenti psicologici: potrà farlo solo se è psicologo ma, come vedremo più avanti, nel momento in cui lo fa, nella mia prospettiva, attiverà un intervento – appunto – psicologico, non di counselling.
Queste riflessioni hanno finalità marcatamente pragmatiche e, quindi, recano tutti i limiti che ciò comporta. Il loro scopo è quello di segnalare a chi si diploma presso la nostra scuola quali sono i confini certi entro i quali potrà esercitare tranquillamente, con pieno diritto e competenza, la professione, senza che alcuno possa contestare la legittimità dei suoi interventi.
Tali indicazioni, dunque, non escludono che – in futuro – gli spazi operativi dei counsellor possano ampliarsi in virtù di nuove leggi, oppure che, già oggi, in caso di procedimento giudiziale, qualche magistrato ritenga legittimi atti professionali che – prudenzialmente – ho escluso da questa relazione.
D’altra parte in altri Paesi europei il counsellor ha spazi di intervento ben più ampi e diversi da quelli concessi in Italia. Ciò fa sì, tuttavia che, dove questo accade, sia molto più difficile individuare la specificità del counselling rispetto alle professioni limitrofe.
Premesse le argomentazioni normative che sollecitano una definizione trasparente del campo di intervento, voglio evidenziare che ci sono forti motivazioni di mercato che suggeriscono, oggi, di determinare con chiarezza la funzione del counselling.
E’ sempre più esplicita, infatti, la richiesta a livello individuale, ma soprattutto da parte delle organizzazioni di lavoro, di fruire di interventi professionali d’aiuto alla persona centrati sulla soluzione di problemi specifici piuttosto che finalizzati al cambiamento di individui o gruppi.
Mi sembra importante far emergere, dallo sfondo delle numerose riflessioni, elaborazioni teoriche, esperienze in materia di counselling, ma anche dalla giurisprudenza, una figura professionale, la più definita possibile, nella consapevolezza che, sul piano della pratica, i suoi confini saranno necessariamente sfumati e ragionevolmente elastici. E ciò considerato anche che l’intervento di counselling può talvolta precedere e/o affiancare e/o seguire e sovrapporsi ad una professione diversa, quando l’operatore è legittimato, per il suo ruolo e per la sua formazione, ad esercitarla.
Per altro verso, la definizione dell’esclusività del counselling, in termini di procedure d’intervento e di obiettivi perseguiti, rafforza la sua riconoscibilità sul mercato delle professioni e – quindi – la sua spendibilità presso l’utenza potenziale.
E’ necessario concepire l’area operativa del counselling come un territorio sovrano, confinante con altri territori professionali, governati da usi, costumi e leggi diverse, ma con i quali “in tempo di pace”, intercorrono rapporti e scambi reciprocamente convenienti.
Prendo le mosse, per le mie considerazioni, da alcune definizioni di counselling e di counsellor – tratte da articoli di studiosi e dalle declaratorie delle associazioni di categoria – che sono sostanzialmente condivise da chi si è occupato di questa materia e che ritengo perfettamente congruenti con la nostre leggi, tralasciando ulteriori attribuzioni, magari da altri riconosciute, che – a mio parere – possono essere a forte rischio di contestazione sul piano della legittimità.
Credo che sia corretto affermare che:
1. La competenza del counsellor si articola in metodi, tecniche e strumenti utili ad aiutare le persone a gestire il loro problemi identificando, attualizzando e utilizzando le loro risorse personali; il counselling può essere considerato un processo di apprendimento interattivo.
2. Il counselling consiste nell’abilitare il cliente a prendere una decisione riguardo a scelte di carattere personale o a problemi o a difficoltà speciali che lo riguardano direttamente.
3. Compito del counsellor è quello di promuovere una maggiore autoconsapevolezza nel cliente rispetto al suo problema, attraverso un colloquio di comprensione e seguendo un percorso comune con l’interlocutore, evitando di porsi in posizione di superiorità o expertise.
4. Il counsellor fornisce al cliente l’opportunità di chiarire ed esplorare modi di vivere alternativi, più felici, o meno infelici di quello che sta adottando ora.
5. Al centro della professionalità del counsellor sta la capacità tecnica e l’attitudine (empatia, comprensione, ecc.) a gestire la relazione con il cliente; si tratta di un processo che prevede un’interazione tra due o più persone, dove il counsellor, adeguatamente formato, fa uso di una relazione professionale regolata da determinati principi, per accompagnare e sostenere il cliente, che partecipa attivamente al processo, nel gestire e – nella migliore delle ipotesi – nel risolvere il problema che lo ha indotto a rivolgersi al counsellor.
6. Il colloquio di counselling è il mezzo attraverso il quale il cliente viene messo in grado di porsi il proprio problema e attraverso il quale l’operatore lo porta a vederlo più chiaramente e a decidere cosa fare.
7. L’obiettivo del counsellor è di accrescere la capacità del cliente di mettere in atto comportamenti congruenti con le situazioni.
8. Il cliente, ossia colui che chiede aiuto, è considerato l’attore principale del processo.
9. Gli obiettivi, il setting ed il metodo di lavoro vengono concordati dal counsellor e dal cliente e formalizzati in un contratto.
10.La competenza del counsellor è nella relazione, poiché egli ha il “semplice” obiettivo di indirizzare la persona verso una possibile soluzione di una problematica presente in un determinato ambito della vita del cliente.
Cercando di cucire tra loro gli spunti sopra riportati, per formulare una declinazione coerente delle caratteristiche del counselling e del counsellor, direi che:
Il termine counselling sta ad indicare l’intervento professionale che si realizza attraverso un processo di apprendimento interattivo del cliente che lo abilita a prendere una decisione riguardo a problemi che lo coinvolgono, oppure a chiarire ed esplorare modi di vivere alternativi a quelli che sta adottando ora e, infine, ad attuare comportamenti congruenti con le decisioni e gli apprendimenti maturati.
Il termine counsellor sta ad indicare il professionista che, lavorando sulla relazione, utilizza metodi, tecniche e strumenti utili ad aiutare le persone a gestire e risolvere i loro problemi identificando, attualizzando e utilizzando le loro risorse personali, evitando di porsi in posizione di superiorità o expertise.
Il termine cliente sta ad indicare l’attore principale della relazione professionale di counselling che, attraverso la formalizzazione di un accordo con il counsellor, darà risposta adeguata alle proprie aspettative identificando, attualizzando ed utilizzando le proprie risorse.
Come si può rilevare dalle definizioni sopra proposte, il campo di intervento del counsellor, pur essendo molto ampio, è fortemente caratterizzato e definito; ben si comprende, dunque, quanto la sua figura possa essere richiesta dal mercato delle professioni nel momento in cui venga promossa adeguatamente, evidenziando, con la massima trasparenza possibile, le sue specialità.
Gli elementi che la caratterizzano sono il fatto che:
l’oggetto del lavoro è il problema del cliente, così come precisamente definito con il counsellor nel contratto, o ridefinito nel corso del lavoro;
tale problema viene affrontato utilizzando le risorse del cliente;
l’ intervento del counsellor si realizza attraverso la relazione con il cliente;
il cliente, a livello operativo sta sullo stesso piano del counsellor.
I due punti iniziali sono strategici: Il counsellor lavora sulla relazione per risolvere un problema del cliente (punto 1); esattamente il problema esplicitato nel contratto.
Dunque, il problema formalizzato dal cliente è ciò che, in termini giuridici, si può definire la causa del contratto di counselling.
Quando si parla di problema, in tale prospettiva, si fa riferimento a qualsiasi ostacolo che renda difficile raggiungere un determinato obiettivo o soddisfare una certa esigenza, ostacolo che il cliente potrebbe rimuovere con le risorse già in suo possesso, se non ne fosse impedito da un’errata, limitata o confusa valutazione e/o organizzazione delle informazioni di cui dispone.
Pertanto il counsellor non contribuisce con nuove conoscenze sul merito del problema posto dal cliente.
Se i medici, gli infermieri e i fisioterapisti portano le loro conoscenze del corpo; se gli psicologi e gli psicoterapeuti portano le loro conoscenze della psiche; se gli assistenti sociali e gli avvocati portano le loro conoscenze dell’organizzazione giuridica e sociale; se i consulenti finanziari e i fiscalisti portano le loro conoscenze delle dinamiche finanziarie ed economiche, il counsellor non porta alcuna competenza tecnica su tematiche specifiche, ma è capace di attivare processi efficaci per il potenziamento delle competenze di merito che già sono parte della risorse tecniche ed esperienziali del cliente.
In questo il counselling è rivoluzionario.
Proprio per questa sua specificità rappresenta un riferimento unico per tutti coloro che non chiedono un contributo di competenze e conoscenze ulteriori o, tanto meno, superiori a quelle che già posseggono, ma sono in cerca di un confronto e di un’alleanza con una forza capace di fondersi, potenziandola, con l’energia che loro stessi sono capaci di investire per risolvere un problema.
E’ illuminante, a questo proposito la specificazione che il cliente ed il counsellor sono sullo stesso piano a livello operativo.
Il counsellor, ho sottolineato, esercita la propria professionalità sulla relazione: in che modo, dunque, possiamo dire che resta “sullo stesso piano del cliente”?
Semplicemente ribadendo che egli farà leva su competenze o professionalità condivise o immediatamente condivisibili con il cliente che, proprio per questo motivo, non possono configurarsi come sue specifiche expertise.
Ripeto: questa è la peculiarità davvero discriminante e lo straordinario punto di forza del counselling.
Il counsellor pone, a tutti gli effetti, il cliente sul suo stesso piano e lo aiuta a strutturare, coordinare e finalizzare conoscenze e competenze che già gli appartengono, ricorrendo a procedure che il cliente medesimo, in una condizione di maggiore serenità, obiettività, forza fisica o psicologica, avrebbe potuto adottare autonomamente.
Gli atti tipici del counsellor, dunque, possono essere riconosciuti in tutte le procedure conformi alla definizione sopra esplicitata.
A questo proposito, considerata l’amplissima gamma di opzioni di intervento possibili, tanto numerose quanti sono le teorie, i metodi, le tecniche e gli strumenti a disposizione del professionista del counselling, mi limito a portare qualche indicazione esemplificativa di “atti tipici”, scelti casualmente, riservando ai lettori il compito di focalizzare quelli più frequentemente adottati nella loro pratica professionale.
Alla luce di quanto detto sopra, può essere considerato “atto tipico” del counsellor:
– la confrontazione di una contraddizione narrativa del cliente che, essendo riconducibile ad un principio di logica, è alla portata della grande maggioranza degli interlocutori;
– la costruzione del personaggio di una storia immaginata che rispecchia la situazione problematica del cliente ed, eventualmente, l’interpretazione attorale del protagonista di quella storia. Si tratta di procedure spesso utilizzate dai bambini nei loro giochi di fantasia;
– la condivisione con il cliente di un’esperienza, diretta o indiretta, del counsellor, che rappresenti un modello di percorso per la soluzione del problema portato: è qualcosa che accade correntemente nei rapporti amicali;
– l’utilizzo di una metafora per evidenziare il senso intrinseco di un passaggio narrativo del cliente, è un tipo di intervento spesso usato anche nelle conversazioni quotidiane;
– la riformulazione delle parole del cliente, con lo scopo di sintetizzare, ordinare, finalizzare il suo discorso, è un altro modo di gestire la conversazione, probabilmente usato anche dal cliente nei suoi rapporti sociali;
– Il compimento di un lavoro artistico, le considerazioni e lo scambio di riflessioni su di esso, sono prassi condivisibili con chiunque;
Ogni lettore potrà pensare ad altre tecniche, oltre a quelle riportate, che non presuppongano una competenza tale del counsellor da porlo in una condizione di expertise, superiore a quella del cliente. E’ importante, peraltro, rammentare che tali “atti tipici” assurgono alla dignità di operazioni professionali in virtù del contratto, intervenuto tra counsellor e cliente, che disciplina, oltre agli aspetti economico-amministrativi, l’oggetto e il setting dell’intervento.

