Quali informazioni si è tenuti a fornire al cliente?

Quali informazioni il counsellor è tenuto a dare al suo cliente, relativamente all’attività di counsellor?

L’unica informazione oggi prevista dalla legge è quella che il professionista stesso interverrà a norma della legge n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate. E’ anche obbligatorio informarlo in merito all’uso che verrà fatto dei suoi dati personali (informativa ai sensi della normativa sulla privacy) Resta ferma l’opportunità di dare al cliente tutte le informazioni concernenti il setting professionale, la teoria e il metodo di riferimento, le tecniche che verranno utilizzate nel corso dell’intervento, nonché le condizioni amministrative (costo delle sedute, pagamento delle sedute non disdettate, ecc.) che regoleranno il rapporto. E ciò per rendere consapevole e trasparente la relazione professionale. Se il counsellor è iscritto ad una associazione professionale, tuttavia, sarà tenuto ad attenersi anche a tutte le disposizioni, concernenti la gestione della relazione con il cliente, deliberate dall’associazione stessa, per non incorrere nelle sanzioni associative.